Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove e sostiene l'economia e le produzioni rurali, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e del piano agricolo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.
      2. La presente legge promuove la riqualificazione del turismo rurale, anche mediante la disciplina e la valorizzazione di forme originali e polifunzionali di turismo nelle aree rurali, al fine di favorire e di agevolare il recupero del patrimonio edilizio, la valorizzazione delle diverse e peculiari risorse e tradizioni che appartengono al patrimonio naturale e culturale di ciascun territorio e la creazione di nuova occupazione.